Denominazione: EUGHENIA SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE – ONLUS

Registro Imprese

Codice fiscale e numero di iscrizione: 06037360721

Data di iscrizione: 18 settembre 2003
Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA,
Iscritta nell’apposita sezione speciale in qualità di IMPRESA
SOCIALE

Estremi di costituzione Data atto di costituzione: 01 agosto 2003
Sistema di amministrazione

consiglio di amministrazione (in carica)

OGGETTO SOCIALE

Considerato lo scopo mutualistico nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto diretto e/o in appalto o convenzione con enti pubblici e privati in genere, le seguenti attività socioeducative e/o sanitarie:

1) centri diurni, centri socioeducativi e residenziali, di accoglienza e socializzazione;

2) centri diurni e residenziali ed altre strutture con carattere animativo culturale e del tempo libero finalizzate al miglioramento delle qualità della vita;

3) attività, servizi e centri di riabilitazione;

4) servizi domiciliari assistenziali, animativi, educativi, di sostegno e riabilitazione, effettuati tanto presso la famiglia, quanto presso la scuola o altre strutture di accoglienza, asili nido, centri diurni e centri di servizio appositamente allestiti o messi a disposizione da enti pubblici o privati;

5) gestione di percorsi riabilitativi e formativi, rivolti alle persone in stato di bisogno, imperniati sull’esercizio attivo di pratiche pedagogiche e psicologiche individuali e di gruppo;

6) elaborare e sviluppare progetti socioeducativi;

7) promuovere ed organizzare attività educative rivolte a scuole di ogni ordine e grado con il supporto di materiale didattico, informativo e documentazione;

8) organizzare e gestire corsi, convegni, seminari e dibattiti aperti ad insegnanti, operatori ed animatori socioculturali, tecnici ed amministratori di enti pubblici;

9) attività di animazione socioeducativa al fine di sensibilizzare la comunità sociale entro cui si opera e al fine di renderla più consapevole e disponibile all’attenzione e all’accoglienza delle persone in stato di bisogno;

10) attività di promozione e rivendicazione dell’impegno delle istituzioni a favore delle persone deboli e svantaggiate e di affermazione dei loro diritti;

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio é richiesta l’iscrizione in appositi albi o elenchi.

La cooperativa potrà partecipare a gare d’appalto indette da enti pubblici o privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto; potrà richiedere ed utilizzare le provviste disposte dalla Cee, dallo stato, dalla regione, dagli enti locali o organismi pubblici o privati interessati allo sviluppo della cooperazione.

Per conseguire efficacemente gli obiettivi menzionati la cooperativa é inoltre fattivamente impegnata a integrare e coordinare, in modo permanente o per motivi e necessità contingenti, la propria attività con quella di altri enti cooperativi, promuovendo strutture consortili e aderendo a organizzazioni di associazionismo cooperativo, Associazioni Temporanee di Impresa e a qualsiasi altro tipo di società che la legge preveda nel corso dell’esistenza della cooperativa.

La cooperativa potrà inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l’adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all’ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative.

Potrà, inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell’oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall’assemblea dei soci.

POTERI STATUTARI

L’amministratore unico o gli amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della società, esclusi solo quelli riservati all’assemblea dalla legge o dal presente statuto.

L’organo amministrativo può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall’art.2381 del codice civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

È nei compiti del presidente convocare l’organo amministrativo, fissare l’ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all’ordine del giorno.

L’amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. l’organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vicepresidente.

Il presidente, previa apposita delibera dell’organo amministrativo, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l’osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

RIPARTIZIONE DEGLI UTILI E DELLE PERDITE TRA I SOCI

L’assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:
A) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore al 30%;
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art.11 della legge 31.01.92 n.59, nella misura prevista dalla legge medesima;
C) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall’art.7 della legge 31 gennaio 1992 n.59;
d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.

L’assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori.
La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.
L’assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità.